Art. 14.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte all'iscritto da parte del consiglio regionale dell'ordine di appartenenza sono le seguenti:

          a) avvertimento;

          b) censura;

          c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

          d) radiazione.